CORONAVIRUS – ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 514

ORDINANZA N. 514 Del 21/03/2020
Identificativo Atto n. 1484
PRESIDENZA
Oggetto
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3,
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ
PUBBLICA: LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE
L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL PRESIDENTE
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
VISTE:
● la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario
nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “ il Ministro della sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene
e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché
“ nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale
e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia
estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni e al territorio comunale” ;
● il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “ Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
● il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante
“ Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19” , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020;
● il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante
“ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
● il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante
“ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” , pubblicato nella Gazzetta
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Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
● il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante
“ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale” , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
● il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante
“ Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e
nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,
Padova, Treviso, Venezia” ;
● il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante
“ Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale” ;
● il DPCM 11 marzo 2020, recante “ Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
sull'intero territorio nazionale” ;
● l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile che, all’art. 1, comma 1 dispone quanto segue: “ le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come
letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della
misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone
indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta
alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di
lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle
conseguenti attività ”;
DATO ATTO che con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile
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rep. n. 574 del 23.02.2020 il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato
soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
TENUTO CONTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha
dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;
VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al
quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia
sanitaria;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ed in particolare l’art 48 che prevede
per le Regioni il potere di adottare le ordinanze anche agli effetti assistenziali;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare
una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni
misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della
situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi
univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettività;
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente
diffuso dell’epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi
sull’intero territorio regionale;
CONSIDERATO CHE:
● i succitati provvedimenti nazionali per l’emergenza hanno disposto di
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita e
all’interno dei territori regionali, con le sole eccezioni degli spostamenti per
comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità, consentendo
altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
● l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia, sta determinando il progressivo incremento dei casi
all’interno del territorio della Regione Lombardia;
● si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche più restrittive per il
territorio regionale lombardo ai fini dell’esigenza di garantire la profilassi
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rispetto ad un’emergenza nazionale che si sviluppa con una
concentrazione territoriale differenziata e che non consente un’uniforme
applicazione delle medesime norme sull’intero territorio nazionale.
RILEVATO che la comunità scientifica indica che l’unico strumento di prevenzione
del contagio del virus, imprescindibile a fronte della persistente assenza di mezzi di
cura vaccinale, rimane l’eliminazione dei contatti tra persone non presidiati da
idonee misure e dispositivi.
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità
ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
PRESO ATTO che risulta pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti
tendenti a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela
della salute della collettività ai sensi dell’art.32, comma 3 della legge 833/78;
RICORDATO che con le parti sociali che compongono il Patto per lo Sviluppo si è
concordata la chiusura volontaria delle attività produttive non essenziali ;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, all’art.5 comma 4 recita: “ Resta salvo il potere di
ordinanza delle Regioni di cui all’art.3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio
2020, n°6;
VISTO l’art. 2 comma 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla
Legge 05 marzo 2020 n. 13;
ORDINA
a) ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo con il DPCM
11 marzo 2020 nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:
1. È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal
territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che
per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È
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consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza. Non è
consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,
comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
2. Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici.
Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre
persone. La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati provvedono a
far rispettare tale disposizione nello spazio pubblico. Ai contravventori
sarà comminata una sanzione amministrativa di euro 5.000,00.
3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria
residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando
il proprio medico curante. Le strutture sanitarie attuano un monitoraggio
clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura
corporea prima dell’inizio del turno di lavoro, e il rilievo del rialzo della
temperatura oltre i 37,3 °C comporta l’effettuazione del tampone naso-
faringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l’allontanamento dal luogo di
lavoro con sospensione dell’attività lavorativa.
4. Divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
5. Sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 del d.lgs 165/2001 nonché dei
soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all’art.
1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di
pubblica utilità, nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990,
secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del
Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente
competente.
6. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate
nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia
nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei
centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette
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attività. Sono altresì sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia
per il settore merceologico alimentare che non alimentare. Sono chiusi i
distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e
alimenti confezionati. Sono bloccate le slot machine e gli altri apparecchi
di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e
disattivati monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire
la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.
Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e, limitatamente
alla rivendita di generi di monopoli e di valori bollati, i tabaccai. Deve
essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un
metro ed è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un
solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di
assistenza ad altre persone. Si raccomanda di provvedere alla rilevazione
sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i
supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro,
se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica
del rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale. A
seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C si
rimanda a quanto disposto dai punti 3) e 4).
7. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri,
barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. Sono altresì
sospese le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di
pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle
unità produttive rimaste in attività.
8. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi
bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo,
zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne
forniscono beni e servizi. per quanto concerne i servizi bancari, finanziari e
assicurativi si devono utilizzare modalità di lavoro che favoriscano la
prenotazione con appuntamenti a favore dell’utenza, in modo da
evitare assembramenti. Restano altresì garantite le attività di gestione
rifiuti, di cui all’art. 183 comma 1 lettera n) del dlgs. 152/06, relative a
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti,
sia urbani che speciali, compresi il controllo di tali operazioni e gli
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interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le
operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario in
quanto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177,
comma 2 del D.lgs. medesimo.
9. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie); sono consentiti i servizi di mensa e del
catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di
strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e
sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Devono
essere in ogni caso rispettate le misure previste dall’accordo Governo-
Parti Sociali del 14.03.2020. Resta consentita la sola ristorazione con
consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di
protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di
trasporto. S ono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle
aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati
lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da
consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e
negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro.
10. In ordine alle attività produttive si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità
di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio
domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti
nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili
alla produzione;
d) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non
fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro
come principale misura di contenimento, con adozione di
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strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali.
11. Sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai
servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.
12. Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al
massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli
spazi comuni.
13. In relazione a quanto disposto nell’ambito dei precedenti punti commi 10
e 11 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
14. Per tutte le attività si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro
agile.
15. È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del
termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione
e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla
manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto
pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e
funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o
sicurezza.
16. Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa
l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente
provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento
l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore
del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai
residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità
turistiche. È fatta salva l’individuazione delle strutture che possono
permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione
dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.)
ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.
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17. È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai
giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa
all’aperto; Sono altresì vietati lo sport e le attività motorie svolte
all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità
fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze
della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200
metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo
di residenza o domicilio.
18. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a
porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti
professionisti e non professionisti, riconosciuti d’interesse nazionale dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive
federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali o internazionali; resta consentito esclusivamente
lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da
organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a
porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali
casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale,
sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di
diffusione del virus COVID19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano.
19. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
20. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori,
centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle
prestazioni rientranti nei LEA), centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi.
21. Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
22. Sono aperti i luoghi di culto e sospese le cerimonie civili e religiose, ivi
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comprese quelle funebri. L’accesso ai luoghi di culto è consentito in
forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a garantire la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
23. Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per
anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri
enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni
caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad
esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di
formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di
aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali
in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli
ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi
educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o
istituti comprensivi.
24. Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione
dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su
basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla
sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di
Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e
quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi
preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo
la distanza di sicurezza interpersonale di un metro .
25. Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici
della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente
articolo. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore
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dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in
ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121
e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
26. Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché
del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste
dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
27. Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni,
modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a
strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e
coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un
metro ed evitando assembramenti.
b) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dal
22/03/2020 fino al 15/04/2020.
c) Ciascuno per propria competenza è tenuto all’applicazione della presente
ordinanza.
d) La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine
dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19 e trasmessa ai
Sindaci per l’attuazione.
IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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