Ordinanza Regione Lombardia n° 541 del 07-05-20

ORDINANZA N. 541 Del 07/05/2020
Identificativo Atto n. 2260
PRESIDENZA
Oggetto
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3,
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ
PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19
L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL PRESIDENTE
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario
nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone che «il Ministro della Sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», e che «nelle medesime
materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco
ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più
comuni e al territorio comunale»;
VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al
quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia
sanitaria;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente
abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3,
comma 6-bis, e dell’articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’articolo
3 che prevede tra l’altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio
possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1,
comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza
incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia
nazionale;
VISTI :
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
1

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante
«Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e
nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,
Padova, Treviso, Venezia»;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale»;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio
nazionale»;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n.88 del 1° aprile 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
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n.97 dell’11 aprile 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale
tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 marzo 2020, l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo
decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato
l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 marzo 2020;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio
2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza
di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità
dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come
“pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello
globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti
salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze
emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32
3

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi
nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,
11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze
n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521
del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell’11 aprile 2020, n.532 del 24
aprile 2020, n. 537 del 30 aprile 2020 e n. 539 del 3 maggio 2020 con cui sono state
stabilite misure finalizzate al contenimento ed al contrasto del contagio da
COVID-19;
RITENUTO che i dati attuali, l'evolversi della situazione epidemiologica e
l’esperienza maturata, determinano la necessità di dare assoluta prevalenza, agli
effetti del contenimento del contagio, alla misura del distanziamento sociale e
all’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e analoghe protezioni,
imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto
per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee
alla diffusione ulteriore del contagio e di adottare alcune misure ulteriori rispetto a
quanto disposto con i provvedimenti statali;
PRESO ATTO dell’art. 1 lettera f) del DPCM 26 aprile 2020 che consente di svolgere
individualmente, ovvero con accompagnatore per minori, o le persone non
completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché
comun que nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due
metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
RAVVISATO CHE si debba individuare le tipologie di attività sportive consentite, la
circoscrizione delle aree nell’ambito delle quali le stesse possano essere svolte
affinché non si determinino conseguenze negative per la tutela della salute ed
altre misure di prevenzione igienico-sanitarie relative a tali attività;
RITENUTO che le attività sportive all’aria aperta siano preferibili in quanto
connotate dai requisiti di maggiore sicurezza nel contenimento del rischio e che
lo svolgimento di tali attività, seppur nel perimetro di centri e impianti sportivi
possa essere consentito purché svolto all’aria aperta, in analogia con quanto già
previsto negli spazi pubblici;
RITENUTO che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di
misure funzionali alla tutela della salute, trovi tuttora il suo attuale fondamento
negli art. 32 e 117, 3° Cost. oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del
Decreto legislativo n. 112/1998;
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ORDINA
ART. 1
1. Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non
esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela,
canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa,
escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike,
automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite
nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi,
subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del
presente articolo.
2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono
accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la
fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di
socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto
riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi
igienici.
3. I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e
igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono
assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi
idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento
sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione
online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito
sportivo e dei percorsi degli utenti).
4. E’ fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in
particolare dal punto 1.1 dell’art. 1 sull’utilizzo della mascherina e di altre
protezioni individuali.
ART. 2
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data
dell’8 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
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3. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine
dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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