Decreto Legge del 28 ottobre 2020 n.137. Decreto Ristori per lo sport

È stato emanato il Decreto Legge del 28 ottobre 2020 n.137 (Decreto Ristori) – cliccare qui – a firma del Presidente della Repubblica, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2020, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro della salute, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”.

Il Decreto Legge riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 – cliccare qui – al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Dopo i provvedimenti di chiusura del settore sport, introdotti dal dpcm 24.10.2020, il Governo ha quindi approvato un nuovo decreto contenente gli aiuti alle categorie penalizzate dalle misure anti-contagio.

Viene previsto un contributo a fondo perduto per le “imprese” dei settori oggetto delle restrizioni. Per capire se si sia compresi in detti settori si dovrà verificare se il codice ATECO della propria attività è ricompreso o meno tra quelli riportati nella tabella allegata al decreto. Si segnala, a tal fine e ad esempio, che il codice 855100 riferito ai corsi sportivi e ricreativi non appare nella tabella diffusa.

Per potervi accedere si dovrà possedere una partita iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 e attivazioni successive non consentiranno l’accesso al contributo. Tale ultimo requisito e la definizione di “settore economico” dell’attività svolta sembra escludere da tale aiuto le associazioni sportive dilettantistiche che svolgano esclusivamente attività in favore dei propri associati e, come tali, non dotate di partita Iva.

Le associazioni sportive che avessero, eventualmente, già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal decreto rilancio riceveranno l’accredito diretto sul conto corrente, solo le associazioni sportive che non avessero già richiesto il contributo sulla base delle precedenti norme emergenziali dovranno ripresentare la domanda la cui quantificazione avverrà sulla base dei criteri indicati dall’art. 25 D.L. 34/2020.

Viene inoltre incrementato il fondo previsto presso l’istituto per il credito sportivo al fine di erogare contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dallo stesso istituto o da altre banche per le esigenze di liquidità delle sportive.

L’art. 3 costituisce un apposito fondo di 50 milioni di euro per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziate saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

E’ stata riproposta, per il mese di novembre 2020 e nel limite massimo di 124 milioni di euro, una indennità pari a 800 euro (rispetto ai 600 euro corrisposti in primavera) in favore: “dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso … le società e associazioni sportive dilettantistiche … i quali in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covi 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività”.

L’emolumento non concorrerà alla formazione del reddito ma non potrà essere riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro o del reddito di cittadinanza. Si considerano redditi da lavoro che escludono dal diritto di percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53 Tuir, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati con esclusione di quello di invalidità.

I soggetti che hanno già beneficiato di detta indennità per i mesi da marzo a giugno non dovranno fare alcun adempimento e riceveranno il bonifico da Sport e Salute direttamente sul conto corrente senza necessità di ulteriore domanda.

Chi non l’avesse presentata ritenendo di averne diritto potrà farlo per il mese di novembre, unitamente alla autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti entro il 30 novembre sulla apposita piattaforma di Sport e Salute.